B ) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00
GIMENEZ BAEZ Henry Damian (Bologna): per essere entrato indebitamente, al 38° del
secondo tempo, sul terreno di giuoco, afferrando al collo un calciatore avversario, e per avere
quindi tentato di sottrarsi al consequenziale provvedimento disciplinare togliendosi la pettorina
identificativa e allontanandosi; infrazione rilevata da un Assistente.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE ED
AMMENDA DI € 10.000,00
GONCALVES DIAS Andre' (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario (Quinta sanzione); per avere inoltre, al 38° del secondo tempo, colpito con una manata
al volto un calciatore avversario, che l'aveva afferrato al collo; infrazione rilevata da un
Assistente.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
ZARATE Mauro Matias (Lazio): per avere, al termine della gara, nel recinto di giuoco, lanciato
il pallone verso un calciatore avversario colpendolo alla nuca; per avere inoltre assunto un
atteggiamento platealmente aggressivo nei confronti di un altro calciatore avversario, che tentava
di colpire con violenti movimenti del braccio, sfiorando in tal modo un Assistente e venendo
quindi a stento trattenuto; infrazione rilevata da un Assistente e dai collaboratori della Procura
federale
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MORAS Evangelos (Bologna): per avere, al termine della gara, nel recinto di giuoco, spinto con
veemenza un calciatore avversario; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura federale;
PEREZ AGUADO Diego Fernando (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di
un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
PORTANOVA Daniele (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione)
1) SERIE A TIM
Gare del 22-23 gennaio 2011 - Seconda giornata ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
a) SOCIETA'
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso degli Ottavi di finale sostenitori delle
Società Bologna-Cesena-Internazionale-Juventus-Milan-Palermo-Parma-Roma-SampdoriaUdinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12. n 3 CGS, introdotto nell’impianto
sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere
(petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) B ) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine
al comportamento dei loro sostenitori.