8 settembre 1943

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GEO-MARCO64
00lunedì 8 settembre 2008 15:43
65° anniversario
Molto brevemente solo per ricordare che l'8 settembre 1943 fu firmato l'armnistizio tra Italia e forze Alleate antinaziste.
E' una data famosa per l'Italia, che rappresenta una svolta importante per le sorti del paese ma nel contempo fu anche un marchio negativo che ancora ci contraddistingue, ovvero il voltafaccia
NB la 1°GM iniziò sì contro l'Austria-Ungheria che fino a qualche mese prima era amica nella cosidetta Triplice. Gli Asburgici avevano provveduto a costruire fortezze e fortini nel territori italiani, in quanto sapevano che il Regno d'Italia non era assolutamente affidabile e prima o poi sarebbe successo un conflitto. Ci furono numerosi intrighi politici.
L'8 settembre 43 fu anche l'inizio della fine di una delle dinastie reali più schifose e vergognose d'Europa (e per questo fu un bene) ossia la fuga dei savoia da roma verso Brindisi e l'abbandono del già disastrato paese nel caos assoluto. Dopo 60 ani silvietto 4 ha provveduto a reimpatriare gli eredi di quelle teste di c... reali, ma tra teste di ca...o ci si intende bene [SM=g1405955]

Si gradisce un commento storico-politico del Sig. Ziobovino [SM=g1406015]
|=Valentino=|
00lunedì 8 settembre 2008 16:28
bhe', alcuni di loro, sono rientrati e subito beccati a far CASINI...

o il casino era lui che andava a puttane... [SM=g1406003]
ZioBovino
00lunedì 8 settembre 2008 17:36
Immaginavo che mi tiravi in ballo, guarda faccio un gesto concreto, un bel copia incolla della legge 645/52 "Scelba" (questo per dire che anche Scelba suona meglio di Bossi-Fini), mi piacerebbe fosse un po' diffusa in rete .... ce ne è tanto bisogno.

l. 645/52, art. 1 - Riorganizzazione del disciolto partito fascista :

Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.


l. 645/52, art. 4 - Apologia di Fascismo

Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1 è punto con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000 (1). Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni (4). La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da 1.000.000 a 4.000.000 di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa (1). La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del c.p., per un periodo di cinque anni (5). (1) La misura della multa è stata così elevata dall'art.113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della legge sopracitata. (4) Comma così sostituito dall'art.4, D.L. 26 aprile 1993, n. 122. (5) Così sostituito dall'art.10, L. 22 maggio 1975, n. 152.


l.645/52, art. 5 - Manifestazioni fasciste
Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da 400.000 a 1.000.000 di lire (1). Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni (6). (1) La misura della multa è stata così elevata dall'art.113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della legge sopracitata. (6) Così sostituito dall'art.11, L. 22 maggio 1975, n. 152. 5-bis. - Per i reati previsti dall'articolo 2 della presente legge è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura (7). (7) Articolo aggiunto dall'art.12, L. 22 maggio 1975, n. 152
GEO-MARCO64
00lunedì 8 settembre 2008 18:26
Allora che ci fanno al governo quelli della RSI?
italia si, italia no, firuli firulà, la terra dei cachi [SM=g1406017]
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