Assegni, cash e libretti: scattano dal 30 aprile le nuove regole

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Wadi
00martedì 29 aprile 2008 08:28
Da mercoledì 30 aprile, i consumatori dovranno confrontarsi con le nuove regole imposte dal Decreto legislativo 231/2007 in materia di antiriciclaggio nell'uso di contanti, assegni e libretti di risparmio.

Obiettivi

Si tratta di novità volte a rafforzare l'efficacia delle azioni di contrasto al riciclaggio dei proventi da attività criminose e al finanziamento del terrorismo e che al contempo contribuiscono a incrementare la tutela dei cittadini, in quanto assicurano una migliore protezione rispetto all'insorgenza di fenomeni criminosi, rendendo più sicure le operazioni di pagamento. Ma ecco i particolari.



Soglie massime
Si riduce da 12.500 a 5mila euro la soglia del divieto di trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali o di titoli al portatore.

Trasferibilità
A decorrere dal 30 aprile, non sarà inoltre più possibile emettere assegni bancari o postali per importi pari o superiori alla soglia dei 5mila euro senza che sia apposta sul titolo l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di «non trasferibilità».
In questi casi, si dovrà fare riferimento al valore degli assegni al momento dell'emissione indipendentemente dal fatto che il loro importo sia espresso in euro o in valuta estera, sebbene all'incaso di assegni esteri si applichino le norme valutarie italiane.
Tale misura si propone di assicurare un maggior livello di sicurezza anche nei casi di furto o smarrimento del titolo dal momento che si evita che possa circolare senza controllo. Allo stesso tempo l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità consentono la tracciabilità dell'operazione, favorendo il contrasto dell'utilizzo improprio o illecito dell'assegno.
A partire dal 30 aprile, tutti i nuovi libretti di assegni saranno già muniti della clausola di non trasferibilità e potranno essere presentati per l'incasso unicamente nei confronti del beneficiario.

Imposta di bollo
Rimane tuttavia ferma la possibilità di richiedere l'emissione di assegni in forma libera a condizione che la richiesta pervenga alla banca per iscritto per importi inferiori alla soglia dei 5mila euro. La richiesta di assegni in forma libera comporta altresì il pagamento da parte del richiedente di una somma di 1,50 euro per ogni assegno a titolo di imposta di bollo (somma non dovuta per gli assegni consegnati ai clienti prima del 30 aprile 2008 e utilizzati successivamente).
Da «esaurire»
Per quanto riguarda i carnet di assegni in possesso dei clienti alla data del 30 aprile, è ancora possibile utilizzarli fino ad esaurimento, ma nel caso in cui il titolo rechi un importo pari o superiore a 5mila euro bisogna indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario oltre che la clausola «non trasferibile».
Nulla cambia invece per i beneficiari in possesso di assegni emessi prima del 30 aprile, dal momento che i titoli possono essere tranquillamente incassati anche successivamente.

Girata
A partire dal 30 aprile, potranno essere oggetto di girata solamente gli assegni emessi in forma libera recanti un importo inferiore a 5mila euro.
Su ogni girata inoltre dovrà essere riportato, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
Se il girante è una società, è indispensabile indicare il codice fiscale della società stessa anziché quello del soggetto che effettua materialmente l'operazione (socio o direttore).
Per poter presentare il titolo all'incasso è indispensabile verificare che ogni singola girata rechi l'indicazione del codice fiscale del girante, poiché, in caso contrario, il titolo non potrà essere pagato dalla banca. Gli assegni emessi all'ordine dell'emittente (ossia i titoli che recano la dicitura «a me medesimo», «m.m.», «a me stesso») potranno essere esclusivamente girati per l'incasso a una banca o a Poste Italiane, dal momento che sono ritenuti titoli non trasferibili.

Sanzioni
Nel caso di uso scorretto, illecito od improprio degli assegni, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata nella misura dall'1 al 40% dell'importo trasferito.

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